Art. 6.
(Assunzione di testimoni di giustizia
nella pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) all'assunzione, a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alla professionalità posseduti»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,

 

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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis del presente decreto, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

      2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis), e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.